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Legge
28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza"pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997
(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97285l.htm)
Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza)
1. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale
e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia
e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piú confacente
ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei
princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176, e degli articoli 1 e 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quotapari al 30 per cento delle risorse del Fondo
é riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni
di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione
del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla
base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti
criteri:
- a) carenza di strutture per la prima infanzia
secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) numero di minori presenti in presídi
residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
- c) percentuale di dispersione scolastica
nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
- d) percentuale di famiglie con figli minori
che vivono al di sotto della soglia di povertà cosí come
stimata dall'ISTAT;
- e) incidenza percentuale del coinvolgimento
di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché
dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia
e giustizia.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il
Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede
alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma
2.
5. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
Art. 2 (Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono,
sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento,
tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo
15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
e procedono
al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza
e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali di intervento,
comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento
di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare,
i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per
la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della
durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi,
nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.
Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento.
I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione
ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle
quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del
medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate
ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni
possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse
loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio
e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei
piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale
del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati
dallo stesso Fondo.
Art. 3 (Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di
cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
- a) realizzazione di servizi di preparazione
e di sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà
e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei
minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí
della condizione dei minori stranieri;
- b) innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia;
- c) realizzazione di servizi ricreativi ed
educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle
attività didattiche;
- d) realizzazione di azioni positive per
la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio
dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione
dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo
del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione,
nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere,
culturali ed etniche;
- e) azioni per il sostegno economico ovvero
di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro
interno uno o piú minori con handicap al fine di migliorare la
qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione
e di istituzionalizzazione.
Art.4 (Servizi di sostegno alla relazione
genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché
misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
- a) l'erogazione di un minimo vitale a favore
di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno
solo dei genitori, anche se separati;
- b) l'attività di informazione e di
sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando
l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità
di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
- c) le azioni di sostegno al minore ed ai
componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di
prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche
mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari,
diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica
e per quelli di pronto intervento;
- d) gli affidamenti familiari sia diurni
che residenziali;
- e) l'accoglienza temporanea di minori, anche
sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,
in piccole comunità educativo-riabilitative;
- f) l'attivazione di residenze per donne
agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma
1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
alle quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora
la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare
assistenza ai figli minori;
- g) la realizzazione di case di accoglienza
per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza,
nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per
genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
- h) gli interventi di prevenzione e di assistenza
nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento
e di violenza sui minori;
- i) i servizi di mediazione familiare e di
consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà
relazionali;
- l) gli interventi diretti alla tutela dei
diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di
cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati
con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.
Art. 5 (Innovazione e sperimentazione di
servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
- a) servizi con caratteristiche educative,
ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre
anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che
quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri
di flessibilità;
- b) servizi con caratteristiche educative
e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a treanni per
un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi
di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi
degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono
essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
Art.6 (Servizi ricreativi ed educativi per
il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso
il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale
in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi
rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità
di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa
e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati
attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale
e possono essere previsti anche nell'ambito dell'at tuazione del regolamento
recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567.
Art. 7 (Azioni positive per la promozione
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
- a) interventi che facilitano l'uso del tempo
e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità,
ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali
e sportivi;
- b) misure orientate alla promozione della
conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta
la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi
di pubblica utilità;
- c) misure volte a promuovere la partecipazione
dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale,
anche amministrativa.
Art. 8 (Servizio di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione,
di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per
la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini
il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
- a) provvede alla creazione di una banca
dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) favorisce la diffusione delle conoscenze
e la qualità degli interventi;
- c) assiste, su richiesta, gli enti locali
e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione
dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare
attenzione, altresí, per la realizzazione dei migliori progetti
nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle
Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità,
per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di
promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e
di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità
organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua
di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9 (Valutazione dell'efficacia della
spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione
al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti
e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori
nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno
contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed
all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo
2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla
presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per
territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti
territoriali di intervento di cui all'articolo 2.
Art. 10 (Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il
Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto
delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11 (Conferenza nazionale sull'infanzia
e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale
convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza
nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento
per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza
dei presi denti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti
dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo
1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia
e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno
del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità
adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza
nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.
Art. 12 (Rifinanziamento della legge 19 luglio
1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui
all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo
3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli
uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.
Art. 13 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno
1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari
importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge
possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento
nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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